Il CNSAS

Una storia che parte da lontano, di uomini e montagna. Oggi una realtà d’eccellenza, dove addestramento e specializzazione formano Tecnici preparati al meglio per fronteggiare l’emergenza in ambiente impervio e ostile

I compiti del CNSAS

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è una Sezione nazionale del Club alpino italiano (CAI) dotata di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell’art. 6, comma 6 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 419.
Il CNSAS è incaricato di svolgere ed attuare un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto dalla vigente legislazione di riferimento.
Scopi del CNSAS sono, infatti, il perseguimento delle finalità di seguito indicate ed in particolare:

a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio nazionale, in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria delle Regioni e delle Province autonome per le quali lo stesso CNSAS rappresenta “riferimento esclusivo” per l’attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74;

b) effettuare, quale struttura nazionale del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;

c) informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell’ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall’Assemblea nazionale, dalla Direzione nazionale e dalle Scuole nazionali del CNSAS;

d) curare, per quanto di competenza, la formazione, l’aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74;

e) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale;

f) creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispostivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività;

g) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d’istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo;

h) aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l’autonomia.

Il CNSAS, direttamente o per tramite dei Servizi regionali e provinciali, attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso l’ottemperanza a specifiche leggi regionali o provinciali, la stipula di specifiche convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario nazionale, regionale o provinciale, con le strutture della Protezione civile nazionali, regionali o provinciali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati.

Storia

Il soccorso alpino trae certamente origine dall’innato spirito di solidarietà delle genti di montagna, ma si sviluppa in modo organizzato soltanto in tempi moderni con la crescita della frequentazione della montagna a scopo turistico, sportivo o ricreativo. L’attuale struttura del CNSAS nasce il 12 dicembre 1954 grazie ad un ristretto gruppo di persone, che con tenacia e passione hanno voluto rendere organico e organizzato il lavoro di soccorso effettuato già da tempo dagli abitanti delle località montane, dalle guide alpine e dagli alpinisti del Club Alpino. Vanno ricordati, fra gli altri, il trentino dott. Scipio Scenico e la lungimiranza del Presidente Generale del CAI Bartolomeo Figari. La storia del CNSAS ha radici lontane. Ecco le tappe principali:

1863
Nasce il Club Alpino Italiano, che, tra i suoi compiti istituzionali, prevede anche il soccorso in montagna.
1926 e seguenti
Il CAI-UGET (Unione Giovani Escursionisti Torinesi) istituisce il “Comitato di soccorso per le disgrazie alpine”. Qualche tempo più tardi la Società Alpina delle Giulie forma la “Società di soccorso triestina” e a Lecco nascono i “Militi volontari” prima squadra di soccorso alpino del Cai di Lecco.
1932
lI CAI approva il “Regolamento per l’assistenza sanitaria in Montagna” con le prime Stazioni di Soccorso.
1938
lI CAI istituisce il “Contributo di Soccorso Alpino” in tutti i rifugi per l’acquisto di attrezzature sanitarie.
Stesso periodo 1932-1952
Numerose Sezioni del CAI organizzano le “Stazioni di base” presso i centri abitati con sede di ufficio postale il cui personale è composto ai sensi del predetto Regolamento da “Guide, portatori del CAI e gli abitanti del luogo pratici della montagna, volontari, alpinisti e medici”, ovvero in nuce vengono istituite le prime Stazioni di soccorso alpino.
1946-1953
Numerose Sezioni CAI organizzano squadre di soccorso alpino e la SAT crea un vero Corpo di Soccorso Alpino.
1954
Il Consiglio Centrale del CAI, il 4 settembre, a Bognasco (VB), delibera di finanziare la costituzione di 26 Stazioni di Soccorso Alpino. Il 12 dicembre 1954, a Clusone (BG), trasforma la Commissione soccorsi Alpini in una Direzione del CSA (Corpo di Soccorso Alpino) che raccoglie in un’unica organizzazione tutte le strutture esistenti. Viene nominato Direttore Scipio Stenico. Vengono istituite le prime Delegazioni, là dove il soccorso alpino aveva assunto forme più organizzate, ed in particolare quelle di Tarvisio (UD), Belluno, Trento, Edolo (BS), Bergamo, Sondrio, Borgosesia (VC), Aosta e Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola).
1963
Il Parlamento approva la Legge n. 91/63 – Riordinamento del Club Alpino Italiano con la quale lo stesso CAI “assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell’esercizio dell’alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei caduti”.
1967
Il nuovo Regolamento cambia il nome del CSA in CNSA (Corpo Nazionale di Soccorso Alpino).
1968
Il Soccorso Speleologico entra a far parte del CNSA diventandone la sezione speleologica.
1969
Il CNSA viene insignito della medaglia d’oro al valor civile.
1985
Il Parlamento approva la Legge n. 776/85 – Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano, con la quale al CNSA vengo attribuite nuove competenze.
1990
Il  Soccorso Speleologico da sezione di Soccorso Alpino diventa parte integrante della struttura dando vita al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).
1992
Il Parlamento approva la Legge n. 162/92 – Provvedimenti per i volontari del CNSAS e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso.
1995
La Legge 225/21992 individua il CNSAS fra le Strutture Operative Nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
2001
Il Parlamento approva la Legge n. 74/01 – Disposizioni per favorire l’attività svolta dal CNSAS, che, oltre a riconosce al CNSAS la funzione di Servizio di Pubblica Utilità (nda: il CNSAS effettua un pubblico servizio a tutti gli effetti di legge), in applicazione al principio di sussidiarietà.
2002
Il Parlamento approva la Legge n. 289/02 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che dispone, acclarandolo, che “Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs – Dienst (BRD) dell’Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità”.
2002 e seguenti
Il CNSAS effettua importanti rivisitazioni statutarie e regolamentari. Vengono riorganizzate e disciplinate le Scuole di cui alla Legge n. 74/01.
2010
Il CNSAS viene insignito della seconda Medaglia d’Oro al Valor Civile.
2013
Il CNSAS diventa Sezione Nazionale del CAI anche in applicazione del D.Lgs n. 419/99.

Organizzazione centrale e locale

COMPOSIZIONE CONSIGLIO NAZIONALE

 

 Presidente nazionaleMaurizio Dellantonio
 Vice Presidenti nazionaliAlessandro Molinu – Mauro Guiducci
 Consigliere nazionaleRoberto Bolza
 Consigliere nazionaleCorrado Pesci
 Consigliere nazionaleFabio Bristot
 Consigliere nazionaleFabrizio Masella
 Consigliere nazionaleRoberto Bartola
 Consigliere nazionale Luca Franzese
 Consigliere nazionalePino Giostra
 Consigliere nazionale Alberto Gabutti

COMPOSIZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

 Presidente nazionaleMaurizio Dellantonio
 Sr Abruzzo Presidente: Daniele Perilli
 Sp Alto Adige Presidente: Giorgio Gajer
Rapp. Aggiuntivi: Renato Tessari,
Ciro Zanesco
 Sr BasilicataPresidente: Francesco Maturo
 Sr Calabria Presidente: Giacomo Zanfei
 Sr Campania Presidente: Girolamo Galasso
 Sr Emilia Romagna Presidente: Sergio Ferrari
 Sr Friuli Venezia Giulia Presidente: Sergio Buricelli
 Sr Lazio Presidente: Roberto Carminucci
 Sr Liguria Presidente: Fabrizio Masella
Rapp. Aggiuntivo Maggiali Giulio
 Sr Lombardia Presidente: Luca Vitali
 Sr Marche Presidente: Tarcisio Porto
 Sr Molise Presidente:  Roberto Ritota
 Sr Piemonte Presidente: Luca Giaj Arcota
 Sr Puglia Presidente: Giovanni Grassi
 Sr Sardegna Presidente: Guido Biavati
Sr SiciliaPresidente: Francesco Del Campo
 Sr Toscana Presidente: Stefano Rinaldelli
 Sp Trentino Presidente: Walter Cainelli
 Sr Umbria Presidente: Matteo Moriconi
 Sr Valle d’Aosta Presidente: Paolo Comune
 Sr Veneto Presidente: Rodolfo Selenati
 Coordinamento speleo Rappresentante: Mauro Guiducci
Vice responsabile: Alberto Gabutti
 Club Alpino Italiano Rappresentante: Francesco Capitanio
Rappresentante: Giacomo Cesca
Rappresentante: Giancarlo Colucci
Rappresentante: Eriberto Gallorini

ORGANI DI CONTROLLO 

 Componente Claudio Proserpio
 Componente Marco  Montorfano
 Componente Giorgio Zoia

COLLEGIO PROBI VIRI

 ComponenteGiampaolo Boscariol
 ComponenteLaila Veneri
 Componente Irene  Pignata

Norme e leggi

In questa sezione sono riportate le leggi della Repubblica Italiana che indicano gli ambiti di azione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di situazioni di emergenza (anche calamità naturali) che richiedono interventi in ambienti ostili quali pareti rocciose, sentieri di montagna, forre e canyon, grotte, cavità artificiali, cavità allagate e laghi di montagna.

LEGGI NAZIONALI

Legge 26 gennaio 1963, n° 91
Riordinamento del Club Alpino Italiano.
Art. 2 … “Il Club Alpino Italiano assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell’esercizio dell’alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa nonché per il recupero delle salme dei caduti” […]

 

Legge 24 dicembre 1985, n° 776
Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repu […]

 

Legge 18 febbraio 1992, n. 162
Provvedimenti per i volontari del CNSAS e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso.
Art. 1 “I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.”[…]

 

Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
Art. 24, comma 16 “A decorrere dal 1o gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.”

 

Legge 21 marzo 2001, n. 74
Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Art. 1, comma 1 … “La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI)” […]
Art. 1, comma 2 … “Il CNSAS provvede in particolare (…) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. (…) Nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.”
Art. 2, comma 2 … “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.”

 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato.
Titolo VI, Art. 80, comma 39 “Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs – Dienst (BRD) dell’Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità” […]

 

Legge 26 febbraio 2010, n. 26
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio  della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
Art. 1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi”
b) il comma 3 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.”
c) all’articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
5-bis. “Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l’evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri”
Art. 3 … “Al fine di sviluppare l’efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell’ENAC, è disciplinato l’utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.”
Leggi la norma integrale – G.U. 27/02/2010 n°48

 

Legge 11 agosto 2014, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 
Art. 34, comma 1-bis. Al comma 1-bis dell’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: “estratti, copie e simili” sono aggiunte le seguenti: “, con esclusione delle istanze di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell’indennità prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162”. […]
Leggi la norma integrale – G.U. 20/08/2014 n° 192

 

Legge 8 agosto 2018, n. 96
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
All’articolo 1, comma 1, lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
“d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n.74”»; […]
Leggi la norma integrale – G.U. 11/08/2018 n° 186

 

Legge 13 ottobre 2020, n. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
All’articolo 1, comma 2: Il CNSAS provvede in particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS. […]
Leggi la norma integrale – G.U. 13/10/2020 n° 253

 

DECRETI

Decreto 30 aprile 1987, n° 3/053/13 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile
Regolamento unità cinofila da valanga.
Art. 1  – “Per la individuazione delle unità cinofile da valanga da utilizzare in interventi di Protezione Civile il Ministro si avvale delle strutture del CAI –CNSAS e delle procedure di selezione impiegate dalle stesse” […]

 

Decreto 24 marzo 1994, n. 379  Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico.
Art.1: “Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale”. […] 

 

Circolare Ministro dei Trasporti D.G.A.C. del 8 novembre 1994, n. 41/6821/M.3E e successive modificazioni
Disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di Elisoccorso in montagna (SAR – Search and Rescue – Ricerca e Salvataggio), Il CNSAS è soggetto di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento alla figura del Tecnico di elisoccorso, tanto più considerato l’articolo 2, comma 2 Legge n. 74/01. […]

 

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 6, comma 6 “In sede di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 13, sono riconosciute, nell’ambito dell’organizzazione del Club alpino italiano (CAI), forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al Corpo nazionale del soccorso alpino.” […]

 

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 3 (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: (…)
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.” […]

 

Regolamento tecnico Enac del 2009, Titolo IV Certificazione, Capitolo E Altro personale certificato
“1. Tecnico di elisoccorso 1.1 Il personale di cui all’art. 6, comma (b) della legge 21 marzo 2001, n. 74 – (“Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”, deve essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dall’ENAC.)”

 

Decreto interministeriale del 13 aprile 2011
di approvazione delle “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile del 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito anche “Decreto 13 aprile 2011”) […]
Leggi la norma integrale – G.U. 11/07/2011 n° 159

 

Decreto d’intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
prevista dall’articolo 5 del Decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto (in seguito anche “Decreto del 12 gennaio 2012”);

 

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012
2.3.2. La ricerca di persone disperse … “La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.”
Leggi la norma integrale – G.U. 01/02/2013 n° 27

 

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013
di “Aggiornamento degli indirizzi comuni per l’applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012” (di seguito anche “Decreto del 25 novembre 2013”) […]
Leggi la norma integrale – G.U. 31/01/2014 n° 25

 

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
Disposizioni recanti modifiche del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 4, comma 2, lettera b “Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario (…).” […]

 

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo Settore
Art. 17, comma 7 “Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n.74.” […]

 

Decreto legislativo 22 gennaio 2018, n. 1
Codice della protezione civile
Art. 13 Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)
1. (…), sono strutture operative nazionali:
e) (…) e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. […]
Leggi la norma integrale- G.U. 22/01/2018 n° 17

Statuto e regolamenti del CNSAS

In questa sezione sono riportati lo Statuto e i Regolamenti che disciplinano l’operato del Soccorso Alpino e Speleologico e dei suoi tecnici. I testi sono stati oggetto, nel 2018- 2019,  di un lavoro di aggiornamento a cura della Commissione Statuto e approvati dall’Assemblea Nazionale.

Lo Statuto del Soccorso Alpino e Speleologico

Il Regolamento Generale

Il Regolamento Disciplinare 

Il Regolamento del Fondo di Solidarietà

Il Regolamento per gli affidamenti di incarichi ai Soci

Onorificenze

218px-Merito_civile_gold_medal_BAR.svg    MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 aprile 2010, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico:
«Nel solco di una secolare esperienza di soccorso in montagna, il personale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha operato con eccezionale spirito di abnegazione e straordinaria generosità in aiuto sia di tutti coloro che si sono trovati in difficoltà, sia nel difficile compito di recupero delle vittime. La maggior parte degli interventi compiuti negli ultimi decenni, condotti con encomiabile perizia ed elevata professionalità e spesso in situazioni ambientali estreme, hanno suscitato l’incondizionata stima e la profonda riconoscenza della Nazione tutta[18][19]»

ATTESTATO E MEDAGLIA DI BRONZO DORATA DI PUBBLICA BENEMERENZA DI I CLASSE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

«Per la partecipazione all’evento sismico del 6 aprile 2009 in Abruzzo, in ragione dello straordinario contributo reso con l’impiego di risorse umane e strumentali per il superamento dell’emergenza.[20][21][22]»

Formazione

Il CNSAS ha sempre prestato molta attenzione alla formazione e addestramento dei propri tecnici, tanto che la permanenza nella struttura, per Statuto, è subordinata a precise verifiche tecniche periodiche. Sono 8 le Scuole nazionali, previste per legge, che si occupano di formazione, sviluppo di manovre e ricerca di nuovi materiali:

Le Scuole Nazionali di settore del CNSAS sono:
– SCUOLA NAZIONALE TECNICI SOCCORSO ALPINO

– SCUOLA NAZIONALE TECNICI SOCCORSO SPELEO

– SCUOLA NAZIONALE MEDICI ALPINI

– SCUOLA NAZIONALE MEDICI SPELEO

– SCUOLA NAZIONALE UNITA’ CINOFILE 

– SCUOLA NAZIONALE DIRETTORI DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO

– SCUOLA NAZIONALE FORRE

– SCUOLA NAZIONALE SPELEO SUB

Per essere volontario

L’ammissione al CNSAS è possibile per tutti i soci del Club Alpino Italiano di età compresa tra i 18 e i 45 anni, dopo il superamento delle prove di ammissione, necessarie per la verifica dei requisiti richiesti.

DOMANDA

Va presentata al responsabile della Stazione CNSAS competente per territorio, corredata del curriculum dell’attività alpinistica o speleologica degli ultimi due anni e di un certificato medico.

REQUISITI per il SOCCORSO ALPINO

Capacità di movimento su tutti i terreni di montagna, arrampicata su roccia da capocorda (4°UIAA) e su ghiaccio (60°), sci su tutti i tipi di neve.

REQUISITI per il SOCCORSO SPELEOLOGICO

Conoscenza della tecnica di arrampicata e di movimento in grotta, capacità di attrezzamento e di progressione su corda e in meandro.

Organizzazione periferica

Il CNSAS si articola sul territorio attraverso 21 Servizi costituiti ognuno per ogni regione o provincia autonoma dello Stato italiano. Ad essi convergono 31 Delegazioni alpine e 16 Delegazioni speleologiche che a loro volta racchiudono i Nuclei operativi, chiamati Stazioni, cui spetta il compito di portare soccorso. Le Stazioni alpine sono 242, mentre quelle speleologiche sono 27.