L’aspirante soccorritore, previo superamento del controllo sanitario e con copertura assicurativa valida, quali attività di stazione può svolgere?
Come previsto dall’art. 6 del regolamento generale, l’aspirante socio può svolgere le attività formative funzionali alla verifica dei requisiti attitudinali e al conseguimento delle competenze tecniche determinate dai piani formativi per l’iscrizione quale socio. Non può partecipare ad attività di soccorso reale né utilizzare il marchio e/o la divisa ufficiale del CNSAS.
La domanda di iscrizione al CNSAS, in assenza di dichiarazione relativa all’insussistenza di condanne passate in giudicato, è valida ed efficace?
No, perché sulla base dell’art. 4, comma 7, del Regolamento generale, la dichiarazione relativa all’insussistenza di condanne deve essere allegata alla documentazione per l’iscrizione del socio o dell’aspirante socio secondo il modello allegato alla domanda, in assenza della quale, la domanda non può essere perfezionata.
Dopo quanto tempo di inattività un socio cessa dalla carica?
Come disciplinato all’art. 10 del Regolamento generale, la cessazione per inattività si verifica con la mancata ed ingiustificata partecipazione in forma continuativa, per un periodo ininterrotto di un anno, alle operazioni di soccorso, ai corsi di formazione ed alle esercitazioni pratico-teoriche formalmente programmate.
Quale marchio del CNSAS deve essere riportato nei documenti istituzionali in uso ad ogni servizio regionale?
Il marchio comune adottato dal CNSAS è quello di cui all’allegato sub A e sub B dello Statuto.
Un aspirante socio, sul quale gravano condanne penali passate in giudicato, può iscriversi al CNSAS?
No. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d) dello Statuto, le condanne passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici sono ostative all’iscrizione al CNSAS.
Il controllo sanitario è necessario ai fini dell’operatività del socio?
Si, come previsto dall’art. 12 del Regolamento generale, i soci vengono dichiarati operativi quando, sottoposti al controllo sanitario o alla sorveglianza sanitaria, ricevono esito di idoneità, come previsto dai protocolli sanitari. Coloro che non vi si sottopongono vengono dichiarati non operativi, ovvero sospesi se entro 30 giorni dalla scadenza per la visita non regolarizzano la propria posizione.
L’appartenenza al CAI è indispensabile per diventare socio del CNSAS?
Si, come disciplinato dall’art. 13 del Regolamento generale, il socio CNSAS deve essere regolarmente iscritto al CAI. Colui che non mantiene la propria adesione al CAI, ovvero non effettua il pagamento della relativa quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, perde lo status di socio del CNSAS, salvo che lo stesso provveda al rinnovo dell’iscrizione al CAI entro il 31 dicembre dello stesso anno.